Persone private della libertà, più tutele contro le violazioni della privacy

di Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24 Ore, 28 maggio 2021

Firmato un Protocollo d’intesa tra il Garante privacy e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Garante privacy e Garante dei diritti delle persone private della libertà personale potranno attivare ispezioni e istruttorie congiunte, avviare indagini conoscitive, scambiare informazioni su possibili violazioni di pertinenza dell’altra Autorità. Ma anche supportare progetti formativi comuni per condividere esperienze e migliorare specifiche competenze nel settore. È quanto prevede il Protocollo d’intesa sulla tutela di soggetti privati della libertà personale firmato dai Presidenti Pasquale Stanzione e Mauro Palma.

Le due Autorità, spiega una nota congiunta, “coopereranno per proteggere la dignità e i diritti dei detenuti e di altre persone sottoposte a forme di limitazione della libertà, come i migranti trattenuti nei Cpr (Centri per i rimpatri) e gli ospiti delle Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza)”.

“Questo protocollo – ha sottolineato il Garante privacy Stanzione – rappresenta un importante passo in avanti per l’effettiva tutela della riservatezza di chi è sottoposto a misure privative e limitative della libertà personale. Auspichiamo che contribuisca a far crescere nel nostro Paese una maggiore consapevolezza sul rispetto dei diritti di persone in condizione di particolare fragilità”.

Per Palma a capo dell’Autorità di garanzia per i detenuti: “Rispetto a persone che a volte vedono i diritti più elementari difficilmente esigibili, potrebbe non sembrare prioritario porre il tema della tutela della loro privatezza. In realtà dietro l’eventuale non tutela di questo bene primario di ogni individuo, si nasconde il non riconoscimento quale persona di chi in tale condizione si trova. Per questo la tutela della privacy di chi appare essere ‘ultimo’ è segno primario della capacità di tutelare i diritti di tutti”.

In concreto, il Protocollo prevede che la collaborazione si articoli: a) nel coordinamento degli interventi istituzionali; b) nella segnalazione reciproca di possibili violazioni di norme; c) nell’elaborazione di segnalazioni al Parlamento o al Governo; d) in indagini conoscitive; e) nel rilascio, anche in funzione endo-procedimentale, di pareri su richiesta dell’altra Parte; f) convegni, conferenze stampa o altri eventi a carattere divulgativo e/o scientifico.

Tutto questo avverrà attraverso a) lo scambio reciproco di documenti, dati e informazioni; b) la costituzione di gruppi di lavoro; c) ogni altra attività di collaborazione, anche informale, ritenuta utile al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente protocollo. Le Autorità inoltre potranno “effettuare congiuntamente ispezioni o visite relativamente a fattispecie di interesse comune”. Il Protocollo ha efficacia biennale e si intende tacitamente rinnovato, salvo contrario avviso delle Parti.

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