L’articolo 27 e il garantismo: due elementi troppo spesso dimenticati

di Luigi Camilloni, Il Riformista, 15 giugno 2021

Vale la pena ogni tanto rileggere la nostra Costituzione perché le soluzioni ai tanti problemi italici risiedono proprio in questa grande Carta fondamentale ed in questo caso l’articolo 27. Oggi, nonostante l’articolo 27 della Costituzione stabilisca che “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” assistiamo a dei messaggi ‘diseducativi’ provenienti conferenze stampa ‘show’ da parte dei Pubblici ministeri dove viene calpestato il principio di non colpevolezza dell’imputato.

E bene ha fatto la Corte Costituzionale ad intervenire al riguardo. Altro aspetto che è oggetto di dibattito in Italia è sempre contenuto nell’art. 27 C co. 3 dove recita che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al seno di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Nell’articolo 27 Costituzione sono contenuti due principi fondamentali del nostro ordinamento penale: la presunzione di non colpevolezza e la funzione rieducativa della pena. Il concetto di pena è uno dei concetti chiave del diritto penale e della criminologia ma quello che più è sbalorditivo è che oggi in Italia, la più afflittiva, la più punitiva delle pene, è quella detentiva.

Rieducazione e funzione della pena – Non si può parlare di rieducazione e di funzione rieducativa della pena senza parlare di pena detentiva, cioè senza parlare di carcere. Il carcere resta tuttora, in Italia, la forma di pena più diffusa, con tutte le problematiche ad esso collegate: sovraffollamento, carenza di personale, mancanza di fondi per le attività, assenza di risposte concrete, ecc. Oggi il carcere è visto per l’opinione pubblica come un luogo di sofferenza, mentre di fatto è il ‘parcheggio’ dei delinquenti se non addirittura un’Università della delinquenza. Ecco perché il reinserimento sociale non può che avvenire tramite il lavoro anche per risarcire le vittime dei loro reati. L’applicazione della pena intesa come lavoro, trasformerebbe l’attuale sistema carcerario da “pozzo senza fondo” in una sorgente di guadagno per lo Stato e quindi per la collettività, fermo restando il diritto delle vittime ad essere risarcite. Ricordiamoci che il lavoro carcerario non deve avere carattere afflittivo, deve essere previsto in modo da tenere il detenuto attivamente impiegato per una normale giornata lavorativa e dovrebbe conservare o incrementare la capacità del detenuto di guadagnarsi onestamente la vita dopo la scarcerazione con un’organizzazione e con metodi del lavoro negli istituti uguali a quelli fuori.

Valorizzare le attività – Ecco perché è necessario valorizzare dunque sempre di più le varie attività da svolgere all’interno dell’istituto penitenziario, prima tra queste quella di stampo lavorativo professionale. Serve un nuovo approccio sulla questione della pena rieducativa, cioè quello di una visione del lavoro in carcere che è un diritto dei detenuti: un diritto vero e proprio e non come una concessione di favore.

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