Il diritto alla salute

di Ilaria Boiano, Università di Roma Tre

Il diritto alla salute delle persone detenute viene declinato dall’ordinamento penitenziario nella doppia accezione di diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività in disposizioni che trovano fondamento nell’articolo 32 Cost., ma anche nel combinato disposto con gli articoli 13 co.4 e 27 co. 3 Cost. a presidio dell’integrità fisica e morale della persona privata della libertà personale, in una lettura integrata dalle norme e dalla giurisprudenza internazionali[1].

La disposizione più importante in tema di tutela della salute all’interno delle istituzioni carcerarie é l’articolo 11 ord. penit. così come integralmente modificato dal d.lgs. n. 123 del 2018 dedicato alle disposizioni per la riforma dell’assistenza sanitaria in ambito penitenziario.

La nuova formulazione dell’articolo 11 dell’ordinamento penitenziario esplicita il principio di parità tra i livelli di prestazioni sanitarie che devono essere assicurate alle persone detenute rispetto alle prestazioni assicurate ai soggetti liberi e viene ribadita la centralità del servizio sanitario nazionale che opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per i minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria[2].

Il Ministero della salute è individuato come responsabile della programmazione dell’indirizzo e del coordinamento del servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari, alle Regioni sono affidate l’organizzazione la programmazione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari e il relativo controllo, mentre alle Asl sono attribuite la gestione il controllo dei servizi sanitari degli istituti.

Il Ministero della giustizia mantiene competenze in materia di sicurezza all’interno delle strutture sanitarie collocate negli istituti penitenziari e nell’ambito dei luoghi esterni di cura ove sono ricoverati i detenuti e gli internati e gli internati.

La Corte europea di Strasburgo più volte ha condannato l’Italia a causa di una sistematica carenza di cure mediche e delle limitazioni all’assistenza sanitaria che hanno dovuto fronteggiare i detenuti malati[3]. In particolare, traccia il quadro delle violazioni e, parallelamente, degli obblighi dell’Italia in materia la sentenza della Corte EDU Contrada c. Italiadell’11 febbraio 2014[4]: la CEDU ha ritenuto che la ripetuta mancata concessione dei domiciliari a Contrada, sino al luglio 2008, pur se gravemente malato e malgrado la palese incompatibilità del suo stato di salute col regime carcerario, abbia integrato la violazione dell’art. 3 Cedu (divieto di trattamenti inumani o degradanti).

Le modifiche legislative intervenute pongono innanzitutto un principio di carattere generale volto a superare la medicina penitenziaria per allineare le prestazioni sanitarie penitenziarie a quelle esterne: si sancisce, infatti, il diritto del detenuto ad accedere alle prestazioni sanitarie sullo stesso piano della popolazione libera, tutelabile in via giurisdizionale sia attraverso il reclamo giurisdizionale ai sensi dell’articolo previsto 35 bis ord. pen., sia avvalendosi di tutte le azioni giudiziarie che sono poste a tutela del diritto fondamentale alla salute.

L’art. 11 co. 2 ord. pen. introduce una garanzia ulteriore: all’interno di ogni istituto di pena è prevista la presenza di un servizio medico e di un servizio farmaceutico che devono essere adeguati alla necessità della popolazione detenuta sia con riguardo al numero dei soggetti ristretti sia tenuto conto delle esigenze specifiche di tutela alla salute della popolazione.

La disciplina penitenziaria prevede tre controlli sanitari per la popolazione detenuta che prescindono dal consenso informato dell’interessato:

1) la visita medica generale all’ingresso in istituto;

2) la visita medica periodica;

3) la sorveglianza sanitaria medica per i detenuti adibiti a mansioni lavorative.

Eventuali problematiche legate allo stato di tossicodipendenza sono segnalate al servizio tossicodipendenze operante all’interno dell’istituto che entro quarantott’ore dalla segnalazione assicura un colloquio specifico ai soggetti interessati che si dichiarano tossicodipendenti o alcoldipendenti.

La visita medica prevede anche un colloquio psicologico con un esperto dell’osservazione del trattamento.

Gli esiti di queste visite sono annotati nella cartella clinica del detenuto in cui sanitario deve riportare ogni informazione, anche quelli relativi a segni o indicazioni che facciano apparire che la persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e ne dà comunicazione al direttore dell’istituto e al magistrato di sorveglianza in base all’articolo 11 co. 8 ord. pen.

Il personale sanitario, inoltre, ha l’obbligo di garantire quotidianamente la visita dei detenuti ammalati o di coloro che ne facciano richiesta; di segnalare la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche, di assicurare la sorveglianza sanitaria della struttura penitenziaria e controllare periodicamente l’idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.

Il comma 12 amplia anche i trattamenti sanitari che le persone ristrette possono richiedere a proprie spese all’interno dell’istituto di pena da parte di personale sanitario di fiducia: non solo quindi le visite, ma anche i trattamenti medici e chirurgici e terapeutici che si possono effettuare all’interno della struttura carceraria previa autorizzazione del giudice che procede per gli imputati nel corso del processo oppure del direttore dell’istituto penitenziario per i condannati e gli internati.

In caso di trattamento sanitario fuori dagli istituti di pena, l’art. 11 co. 4  ord. pen. prevede che gli imputati invece siano trasferiti in strutture esterne con provvedimento del giudice che procede ovvero per i condannati e gli internati con provvedimento del magistrato di sorveglianza.

Anche in caso di assoluta urgenza non è prevista possibilità di delega dei provvedimenti autorizzativi in materia di salute al direttore dell’istituto e dunque nei casi di urgenza laddove non sia possibile attendere l’intervento dell’autorità giudiziaria competente il direttore del carcere ha il potere-dovere di provvedere al trasferimento con contestuale comunicazione all’autorità giudiziaria e al direttore del DAP e al provveditore regionale.

L’articolo 11 co. 9 ord. pen. introduce inoltre il principio della continuità terapeutica in favore dei detenuti e internati che hanno quindi diritto a ai medesimi trattamenti in corso all’interno dell’istituto da cui sono stati trasferiti.

Il detenuto ricoverato all’esterno per ragioni di salute è soggetto al piantonamento effettuato dalla polizia penitenziaria e qualora la persona detenuta si allontani senza giustificato motivo dal luogo di ricovero è punito per il reato di evasione di cui all’articolo 385 c.p., a prescindere dal piantonamento.

In caso di impossibilità di ricovero nei luoghi esterni di cura tale circostanza è oggetto di valutazione ai fini dell’applicazione del differimento obbligatorio o facoltativo della pena di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale.

Il decreto legislativo n. 230 del 1990 ha introdotto la carta dei servizi sanitari, adottata da ogni azienda sanitaria locale nel cui ambito si trova l’istituto penitenziario, documento che a seguito della riforma del 2018, deve essere resa accessibile ai detenuti e internati con idonea forma di pubblicità.

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[1]Regole penitenziarie europee (Consiglio d’Europa –2006); Risoluzione del Parlamento UE sulle condizioni detentive, 15.12.2011 (punto 8); The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners(c.d. the Nelson Mandela Rules) 2015.

[2] L.-delega 30 novembre 1998, n. 419 e D.lgs. 22 giugno 1999, n.230 e succ. modific; L. 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 2, commi da 283 a 284); D.M. 21 aprile 2000 «Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario»; D.P.C.M. 1°aprile 2008 «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», e allegate Linee di indirizzo; Allegato A –«Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale»; Allegato C –«Linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle case di cura e custodia».

[3] In tema di diritto alla salute delle persone detenute copiosa è la giurisprudenza della Corte EDU. Per una sintesi si rinvia alla pagina dedicata sul sito della Corte.

[4] Corte EDU, Sez. II, 11 febbraio 2014, Contrada c. Italia.

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