“Gli arresti dei rifugiati politici negano il diritto”, intervista a Luigi Manconi

di Aldo Torchiaro, Il Riformista, 29 Aprile 2021

sette arresti di Parigi squarciano un velo sulla storia. Luigi Manconi, già docente di Sociologia dei fenomeni politici, già Presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato, editorialista di Repubblica e de La Stampa, ne parla con il Riformista provando a mettere da parte ogni emozione personale. «Il mio non pretende di essere un punto di vista imparziale e, tanto meno, uno sguardo obiettivo», ci dice quando lo incontriamo.

Per il suo rapporto con Giorgio Pietrostefani?
Eh sì. Da oltre mezzo secolo sono suo amico e ho per lui stima e affetto. Ritengo che egli sia innocente del delitto per cui è stato condannato e invito quanti abbiano una opinione diversa a leggere o rileggere il libro di Carlo Ginzburg, Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri, pubblicato da Einaudi. Ma il mio ragionamento va oltre il giudizio di innocenza o colpevolezza: penso che l’arresto di Pietrostefani e di altre sei persone, a decenni di distanza dai reati per i quali sono stati condannati, costituisca un fatto enorme e una gravissima deformazione dell’idea illuminista, garantista e liberale di giustizia e della concezione preventiva della pena come deterrenza.

Una macchina del tempo giudiziaria, un ritorno ai fatti di cinquant’anni fa…
Questa vicenda, in effetti, richiama una questione cruciale e fondativa del diritto, che è il suo rapporto con il tempo. Il diritto penale vive di una costante dialettica tra passato, presente e futuro, nella consapevolezza di come il primo non possa del tutto cristallizzare gli altri. L’istituto che, in modo particolare, regola il rapporto tra tempo, responsabilità e pena è quello della prescrizione del reato, che costituisce un limite alla punibilità in funzione della distanza temporale intercorrente tra il fatto e il suo accertamento, fino poi all’irrogazione della pena.

In Francia i reati di terrorismo si prescrivono in vent’anni. Ma l’Italia ha ratificato la convenzione di Dublino sull’estradizione. E il testo entrato in vigore nel novembre 2019 prevede che non si applichi più nei confronti dei terroristi la legge del Paese che li ospita ma quella del Paese in cui sono stati condannati. Giusto?
Al di là degli articoli del codice penale e della situazione processuale di ciascuno degli arrestati, se approfondiamo le ragioni della prescrizione da questo punto di vista – ovvero il trascorrere del tempo – potremmo osservare e valutare quanto è accaduto a Parigi con maggiore saggezza. E io provo a farlo avendo presente che Giorgio Pietrostefani ha 77 anni e che il reato per il quale è stato condannato, e oggi viene arrestato, è stato commesso 49 anni fa. Mi sembrano dati che non possono essere ignorati. Vede, la prescrizione è un istituto che consente di tenere conto degli effetti che il tempo produce tanto sull’autore che dovrà subire la pena, quanto sulla società nel cui nome la giustizia viene amministrata e nel cui contesto il condannato dovrà appunto reinserirsi. Io non so se il reato per il quale è stato condannato Pietrostefani sia già prescritto, ma quel che mi preme evidenziare è la logica giuridica con la quale valutare l’opportunità del suo arresto oggi. Come il dio Crono con la sua falce, la prescrizione estintiva seleziona ed estingue, appunto, ciò che al tempo deve cedere, contraendo la memoria. E qui mi riferisco sia al tempo come durata, che produce un cambiamento nell’autore del reato, spesso radicalmente diverso da quello che era al momento del delitto; sia come distanza che affievolisce quell’allarme sociale su cui si fonda l’esigenza punitiva.

Insomma via la dottrina Mitterand, largo alla dottrina Bonafede: prescrizione mai.
Su questo punto, mi viene in mente una citazione formidabile. Enrico Pessina, giurista e filosofo, in un discorso alla Camera dei Deputati mi sembra del 1887, delinea chiaramente la funzione estintiva della pretesa punitiva esercitata dal tempo, con la sua forza corruttiva cui il diritto non si sottrae: «Sarebbe andare contro una legge inesorabile di natura disconoscere tale azione corroditrice del tempo: o anche considerare il rapporto giuridico penale fra quelli, in verità rari, che l’ordinamento giuridico sottrae all’influenza estintiva del tempo». La prescrizione definisce dunque il momento in cui l’esigenza “di giustizia” si deve ritenere recessiva rispetto al diritto del singolo a non vedersi indeterminatamente esposto al peso di un’imputazione; a non essere, cioè, “eternamente giudicabile” perché lo Stato non può punire comunque. La definizione di questo momento è dettata dall’incidenza del tempo trascorso sulla persistenza dell’“interesse punitivo” dello Stato, affievolito dall’attenuazione della percezione collettiva del danno sociale prodotto dal reato (che fonda la pretesa punitiva), in modo diverso secondo la gravità (e quindi il disvalore sociale) dell’illecito”.

Stiamo assistendo a un passo indietro della civiltà giuridica?
Centocinquant’anni dopo il discorso di Pessina, la sentenza 2/2017 della Corte costituzionale chiarisce come la prescrizione derivi da «una valutazione che viene compiuta con riferimento al grado di allarme sociale indotto sia un certo reato e all’idea che, trascorso del tempo dalla commissione del fatto, si attenuino le esigenze di punizione e maturi un diritto all’oblio in capo all’autore di esso». Ciò è un riflesso della natura pubblicistica del diritto penale, dell’essere la condanna irrogata “nel nome del popolo” e spiega, del resto, anche perché per certi reati la pretesa punitiva si ritenga irrinunciabile, come fossero ferite della stessa identità collettiva, poste in un certo senso “fuori dal tempo”. Al di fuori di questi casi, la prescrizione del reato definisce il momento in cui punire (e anche solo accertare la “verità processuale”) sarebbe inutile, perché una pena tardivamente irrogata non sarebbe comunque in grado di assolvere quella sua funzione tipica, che consiste nel ristabilire il rapporto di fiducia dei consociati nei confronti dell’ordinamento.

Anche perché, inesorabilmente, le persone cambiano. Di molti ravvedimenti operosi si incarica la storia.
Appunto, l’eccessiva distanza temporale tra il reato e la sua sanzione priverebbe quest’ultima anche della sua essenziale funzione rieducativa, dal momento che non si può condannare oggi, nello stesso modo, chi è nel frattempo divenuto profondamente diverso da chi era ieri. La prescrizione attua, quindi, il diritto alla ragionevole durata del processo, “sanzionando” il giudizio protrattosi per un tempo eccessivo e, in quanto garanzia individuale, è rinunciabile dallo stesso imputato.

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